1. La scuola elementare accoglie tutti i bambini e tutte le bambine presenti sul territorio nazionale che abbiano compiuto i sei anni entro il 31 dicembre dell'anno scolastico di riferimento.
2. Ogni scuola propone ai genitori la scelta tra l'organizzazione modulare a trenta ore settimanali ed il tempo pieno a quaranta ore settimanali. All'atto dell'iscrizione i genitori esprimono la loro scelta. Entrambi i modelli proposti dalle scuole costituiscono progetti didattici unitari. Essi comprendono il tempo dedicato alla mensa ed al gioco, durante il quale è assicurata la partecipazione del personale docente titolare della classe.
3. Le nuove classi si formano in base al modello scelto dai genitori, ove il numero degli alunni e alunne interessati non sia inferiore a quindici.
4. In situazioni logistiche che non rispettino il previsto rapporto cubatura/numero di alunni e alunne ed in situazioni territoriali peculiari, quali quelle delle scuole di montagna, delle isole, delle frazioni isolate, di aree a forte flusso immigratorio o a rischio, sono istituiti plessi e formate classi anche di numero inferiore, in deroga al comma 3.
5. Sono assegnate o assegnati almeno tre docenti ogni due classi a modulo e almeno due docenti ad ogni classe a tempo pieno, avendo cura di garantire le condizioni per la continuità didattica e, ove possibile, le diverse competenze disciplinari e le preferenze sul modello didattico esplicitate dalle docenti o dai docenti coinvolti.
6. Nell'ambito della classe, i docenti e le docenti operano collegialmente e sono contitolari del percorso formativo, con pari dignità e responsabilità educativo-didattica.